Informazioni sull'autofattura elettronica

Cos'è veramente una autofattura?

Nell'era digitale la quasi totalità delle forme cartacee dei documenti contabili e fiscali è andata scomparendo a vantaggio dei corrispondenti elettronici.
Anche i termini, che in passato venivano utilizzati con qualche elasticità, ora devono assumere contorni più definiti e una maggiore precisione. Tra questi, l'autofattura ha senza dubbio un posto di rilievo, così da meritare un'attenzione particolare per fare luce sulla sua completa definizione, sulle sue caratteristiche e modalità di utilizzo.
L'autofattura è un documento che contiene le stesse informazioni presenti in una fattura e la cui compilazione si rende necessaria al verificarsi di alcune precise condizioni.

Cos'è la scissione dei pagamenti

Ovvio. È una autofattura!

Una prima condizione, ovviamente, si ha quando il cedente (o prestatore d'opera), e il cessionario (o committente) coincidono oppure quando si effettua una cessione di beni o servizi a titolo gratuito.
Ciò si verifica nel caso di autoconsumo, di cessioni gratuite a terzi sia di beni o servizi che rientrano nel perimetro della propria attività, sia nel caso opposto se il costo unitario supera i cinquanta euro e all'atto del loro acquisto (o importazione) sia stata operata la relativa detrazione di imposta IVA.

Autofattura in sostituzione ...

Un'altra situazione in cui è necessaria l'autofattura si verifica quando il cessionario (o committente) emette il documento in sostituzione del cedente (o prestatore d'opera) che, in condizioni normali, avrebbe dovuto assolvere tale compito.
Quando accade in concreto tutto questo? Quando quest'ultimo soggetto opera in regimi fiscali che non prevedono l'obbligo di fatturazione, oppure nel caso in cui non ottempera all'emissione di una fattura pur essendone obbligato. Per esempio:

  • Acquisti da produttori agricoli o ittici (art. 34, comma 6, D.P.R. 633/1972)
  • Compensi ad intermediari da parte di società di trasporto (D.M. Infrastrutture e Trasporti 30 luglio 2009)
  • Regolarizzazione di fatturazione omessa o irregolare (art. 6, comma 8, D.Lgs. 471/1997)
  • Operazioni effettuate da soggetti non residenti o non stabiliti in Italia o soggetti ubicati in paesi extra UE (art. 17, comma 2, D.P.R. 633/1972)

Autofattura rigorosamente elettronica

Considerato che tutte le fatture cartacee sono andate da tempo in pensione, è necessario compilare l'autofattura esclusivamente in modalità elettronica. La precisione nella sua composizione è una condizione necessaria per evitare errori che ne comporterebbero lo scarto da parte dell'SdI.
I profili del servizio di fatturazione elettronica lamiafattura.cloud consentono la gestione di tutti i casi previsti dalla norma per l'autofatturazione elettronica. Una volta compresi i diversi casi in cui è necessario procedere all'emissione di una autofattura elettronica, è più facile avere una panoramica corretta dei codici specifici da indicare nel documento perché l'operazione vada a buon fine.

Per ogni autofattura elettronica il giusto codice

Nel caso in cui l'autofattura sia necessaria per omaggi o autoconsumo è necessario utilizzare il codice TD27, mentre i campi cedente/prestatore e cessionario/comittente coincideranno e dovranno inserirsi sempre i dati del cedente/prestatore. L'autofattura, così composta, si aggiungerà a quelle emesse ed è l'unico tipo di autofattura elettronica in cui tali campi coincidono ad essere accettata dal SdI.
Per fare un esempio pratico, quando l'emissione di tale autofattura è necessaria per eliminare dei cespiti da parte di un professionista, trasferendo quindi i beni dall'attività professionale alla sfera privata, è sufficiente inserire se stesso come nuovo soggetto nell'elenco clienti, avendo cura di individuarsi con il solo codice fiscale e indicando come codice destinatario quello caratteristico dei privati (0000000); ciò impedisce all'autofattura elettronica di transitare dal SdI e si riceverà, ovviamente, una notifica mancata consegna.

Se l'autofattura assume il compito di denuncia per mancato ricevimento, o per ricevimento di fattura irregolare, il codice da utilizzare è il TD20. In questo caso i dati da inserire si scambiano di posto, pertanto quelli del fornitore si inseriscono nel campo cedente/prestatore mentre quelli del soggetto che emette l'autofattura e la trasmette al SdI nel campo cessionario/committente. Proprio per tale motivo, nella sezione soggetto emittente andrà il codice CC (cessionario/committente) se il documento è firmato digitalmente in proprio e TZ se invece è firmato dal terzo trasmittente (per esempio lamiafattura.cloud).

Le norme indicano chiaramente che in caso di mancata ricezione l'autofattura deve essere presentata entro quattro mesi dalla data dell'operazione cui si riferisce, mentre in caso di ricezione di fattura irregolare il termine è di trenta giorni dalla sua registrazione.

Infine, per acquisti di beni o servizi da soggetti non residenti (o extra UE), considerato che dal 1° luglio 2022 non è più possibile utilizzare le complesse procedure previste dall'esterometro defitivamente abolito e sostituito dall'obbligo di autofattura con codici TD17, TD18 o TD19, è molto più semplice generare una autofattura elettronica in cui al campo cedente/prestatore andrà inserito l'identificativo dello stato estero e del soggetto non residente, nel campo cessionario/commitente i propri dati cioè del soggetto italiano che emette e trasmette la fattura e, pertanto, anche in questo caso nella sezione soggetto emittente si dovrà inserire il codice CC (cessionario/committente) se il documento è firmato digitalmente in proprio e TZ se invece è firmato dal terzo trasmittente (per esempio lamiafattura.cloud).
In sintesi, per regolare i diversi casi in cui ci si può trovare nell'ambito della propria attivtà economica, i codici previsti sono i seguenti:

  • TD16 – Integrazione fattura reverse charge interno
  • TD17 – Integrazione/autofattura per acquisto servizi dall’estero
  • TD18 – Integrazione per acquisto di beni intracomunitari
  • TD19 – Integrazione/autofattura per acquisto di beni (art.17, comma, 2 D.P.R. 633/72)